11 Dicembre 2020
È IN ARRIVO LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È IN ARRIVO LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

COLTIVATORE VE - dic_versione_stampabile

Non manca molto alla partenza della nuova lotteria, gratuita e collegata agli acquisti di ogni giorno. L’articolo 141 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”) ha posticipato la data di decorrenza della lotteria degli scontrini dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (salvo proroghe) le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

La partecipazione all’estrazione è consentita anche con riferimento agli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Sul punto segnaliamo che il disegno di legge di bilancio 2021 (in corso di approvazione) limita la partecipazione alla lotteria degli scontrini ai soli acquisti effettuati attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i beneficiari, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Di seguito alcune indicazioni.

 

Codice lotteria

Dal 1° dicembre u.s. nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale è attivata la sezione “Partecipa ora” nella quale digitando il codice fiscale è possibile generare il codice lotteria indispensabile per partecipare alla lotteria degli scontrini.

Una volta ottenuto il codice lotteria, potrà essere stampato ovvero salvato sul proprio dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.

 

Premi

Il cliente potrà partecipare alla lotteria per gli acquisti di beni o servizi effettuati fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. In tal caso se il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale potrà partecipare alla lotteria per tali acquisti.

 

Esercenti che vendono beni e/o servizi

L’esercente prima di emettere lo scontrino elettronico registra il codice lotteria che il cliente gli fornisce ed è tenuto a trasmettere i dati relativi ai corrispettivi telematici entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione.

Se l’esercente tarda a trasmettere gli scontrini, si parteciperà alle prime estrazioni effettuate dopo l’inoltro degli scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.

Le imprese agricole che effettuano vendita diretta sono interessate dalla disposizioni riguardanti la lotteria degli scontrini. Di conseguenza, al pari degli esercenti, dovranno su richiesta del cliente inserire il codice lotteria nel registratore telematico.

 

Attenzione: per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell’obbligo. Pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 - è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all’emergenza da Coronavirus.

È molto importante attivarsi in tempo utile (entro 01 gennaio 2021) per verificare e acquistare il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso.

 

Sul punto, è opportuno precisare che il decreto MEF 10 maggio 2019 ha confermato le esenzioni previste dall’articolo 2 del d.P.R. n. 696/96 in tema di obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ai sensi della lettera c), del richiamato articolo 2, del d.P.R. n. 696/96, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime dall'articolo 34, del d.P.R. n. 633/72 per le cessioni di prodotti agricoli di propria produzione appartenenti alla Tabella A allegata al medesimo decreto. Per tali soggetti, ancorché esonerati, è comunque possibile emettere il documento commerciale ed aderire, in qualità di esercenti, alla lotteria degli scontrini.

Per ulteriori informazioni potete anche consultare il sito istituzionale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale.

 

Impresa Verde rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

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