È stata pubblicata sul Bur la legge regionale 28/2012, la nuova legge agrituristica per la Regione Veneto. La norma è frutto di una lunga concertazione con la IV Commissione agricoltura, condotta autonomamente per un lungo periodo da Coldiretti e Terranostra data la diversità di vedute rispetto alle altre Associazioni di categoria. Peraltro, allo scopo di rafforzare la posizione del mondo agrituristico rispetto alla politica, è stato inviato lo scorso mese di maggio alla Commissione un documento unitario di osservazioni delle quattro Associazioni di categoria, rispetto ai contenuti del quale abbiamo fatto valere la nostra rappresentatività. In seguito, in considerazione del parziale accoglimento di alcune osservazioni giudicate fondamentali, è stato presentato il 17 luglio, durante un incontro con i capigruppo politici in Consiglio regionale. Sostanzialmente la nuova legge di nuovo ha poco, ma il lavoro fatto dalle quattro Associazioni sindacali agricole (Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri) insieme nei confronti della politica regionale ha permesso che il settore agrituristico non venisse snaturato: il legame con l'azienda agricola e la centralità dell'imprenditore agricolo e dei prodotti del territorio sono stati preservati, consentendo all'agriturismo di continuare ad essere volano per l'economia locale proponendo accanto alla propria produzione quella delle realtà agricole regionali. La grande novità di questa legge è l'inserimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo, interessanti per le zone costiere e lagunari. Ne è uscito un testo poco coraggioso, che non incide sui problemi vivi della realtà agrituristica; nulla di sostanziale cambia nell'ospitalità (alloggio e agricampeggio). Tra le modifiche ottenute e giudicate più significative per la tutela del comparto si segnala l’eliminazione della dimostrazione della prevalenza attraverso la PLV anziché le ore lavorative, la reintroduzione del biennio di preesistenza dell’attività agricola con relative deroghe per i familiari, il mantenimento della prevalenza di prodotto aziendale (50%) nella somministrazione in pianura e collina, 25% per la montagna, la possibilità di incrementare i posti del 20% per gli ospiti pernottanti, come pure del 20% per 10 giornate l’anno preventivamente comunicate e per non più di un mese in relazione all'utilizzo di un prodotto tradizionale; la reintroduzione della somministrazione di spuntini tra le attività agrituristiche, la deroga all’introduzione delle norme sull’abolizione delle barriere architettoniche fino a sei posti letto. In merito alle richieste sostenute e non accolte si segnala principalmente la richiesta di introdurre un monte pasti annuo nella ristorazione, svincolato dal numero massimo di giornate di apertura, la reintroduzione della preesistenza dei fabbricati da almeno cinque anni, oltre alla deroga al biennio di preesistenza dell’attività agricola per i neo insediati. Tra le ulteriori richieste non accolte l’eliminazione delle deroghe alla dimostrazione della prevalenza per tutte le aziende che ospitano fino a sei persone, oltre a quelle che ospitano e somministrano alimenti in montagna fino a 10 persone, la possibilità di utilizzare la dicitura B&B, la richiesta di introdurre un orientamento per i Comuni nell’adottare la tassa di soggiorno e la tariffa rifiuti in misura ridotta per l’agriturismo. Altra novità è che sono state tolte le attività ricreative e culturali e la vendita diretta, in virtù del fatto che tali attività possono essere svolte dall'imprenditore agricolo nella multifunzionalità. La legge è entrata in vigore il 2 settembre ed entro 90 giorni dalla pubblicazione dovranno essere emessi i provvedimenti attuativi, rispetto alla stesura dei quali Coldiretti e Terranostra monitoreranno i lavori. Fra le altre modiche apportate segnaliamo che restano fermi i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività e la prevalenza. Per i soci di Terranostra è previsto un approfondimento sulla normativa con un'assemblea e durante i corsi di formazione dedicati agli Agriturismo di Campagna Amica.
9 Ottobre 2012
La nuova normativa di settore non cambia in maniera sensibile le regole