Il decreto legge n. 1/2012 ha regolamentato le vendite effettuate da imprenditori agricoli ad altri operatori economici: l’art. 62 del citato decreto “disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” prevede, infatti, l’obbligo di redigere un contratto per le transazioni commerciali tra imprese. Gli accordi ed i contratti di vendita di prodotti agricoli devono, quindi, essere obbligatoriamente redatti per iscritto, pena la nullità degli stessi (non producono alcun obbligo contrattuale tra le parti) e l’applicazione di sanzioni amministrative da 516 a 20.000 €. La forma scritta non è obbligatoria nel caso di cessioni dirette a privati, né per i conferimenti delle aziende a società cooperative in qualità di soci. Il contratto, avendo come oggetto prodotti soggetti ad Iva, non richiede l’obbligo di registrazione. La norma, oltre ad imporre la forma del contratto, stabilisce alcuni contenuti ed obblighi delle parti: devono avere caratteristiche di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciprocità delle prestazioni. Emerge, quindi, il divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose per una delle parti rispetto alle prestazioni dell’altra; nel caso di mancato rispetto la sanzione prevista varia da 516 a 3.000 €.
Le altre previsioni obbligatorie sono:
• nel caso di cessioni di prodotti deteriorabili (ad esempio frutta, verdura, carne, ecc…), i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla consegna, dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture, pena sanzioni da 500 a 500.000 €;
• se i prodotti non sono deteriorabili, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni;
• in caso di ritardato pagamento, devono essere riconosciuti automaticamente gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del pagamento nella misura di due punti percentuali in più del saggio d’interesse.
20 Marzo 2012
Contratto obbligatorio per le vendite dei prodotti agricoli