25 Gennaio 2012
Imu, la nuova imposta sugli immobili

La manovra economica varata dal Governo Monti contiene diverse disposizioni di natura fiscale: di rilievo l’applicazione anticipata dell’imposta municipale. L’Imu costituisce una nuova imposta che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari, con riferimento ai beni non locati, e l’Ici. L’applicazione a regime della nuova imposta è fissata al 2015, quindi fino a tale data l’applicazione si considera parziale. I soggetti sottoposti ad imposta sono tutti coloro che possiedono immobili, comprese le abitazioni principali con le relative pertinenze, i terreni agricoli ed edificabili. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato dalle rendite catastali rivalutate e moltiplicate per specifici moltiplicatori differenziati in base alle categorie catastali. L’aliquota base è fissata in 7,6 per mille, valore che può essere variato in più o in meno dello 0,3 per cento dai singoli Comuni; per le abitazioni principali l’aliquota è ridotta al 4 per mille, con possibilità di riduzione fino al 2 per mille. L’aliquota è ridotta al 2 per mille anche per i fabbricati strumentali rurali, con facoltà del Comune di ridurre fino all’1 per mille. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e pertinenze è prevista una detrazione d’imposta pari a 200 euro rapportata al periodo; ulteriori detrazioni pari a 50 euro spettano per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente nell’immobile adibito ad abitazione principale e fino ad un massimo di ulteriore detrazione complessiva di 400 euro. La detrazione compete fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Terreni agricoli. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 130. L’incremento di aliquota rappresenta l’assorbimento dell’Irpef sui redditi dominicali e la rivalutazione della rendita. Coldiretti, con apposito emendamento presentato al Governo in fase di approvazione della Legge, ha ottenuto una riduzione del moltiplicatore a 110 per i soggetti coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L’Imu sostituisce il precedente regime fiscale che prevedeva il versamento su base imponibile determinata applicando alla rendita catastale la rivalutazione dell’80 per cento ed il versamento Ici determinato applicando al reddito dominicale la rivalutazione del 25 per cento ed il moltiplicatore pari a 75;
l’aliquota ordinaria era del 5 per cento. Sono state eliminate le riduzioni in base a franchigie spettanti ai coltivatori diretti, mentre sono confermate le esenzioni per i terreni montani.
Fabbricati rurali. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata dall’ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio, rivalutate del 5 per cento e moltiplicate per:
- 160 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e C/3, C4, C5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (escluso D/5);
- 55 per i fabbricati classificabili nella categoria C/1.
Come detto anche i fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali, sono soggetti al’Imu, con aliquota ridotta per gli ultimi. È da rilevare che non è più prevista l’esenzione di imposta o la riduzione per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari. Le domande di variazione della categoria catastale presentate in Agenzia del Territorio ai sensi del D.L. 70/2011, fino al 31 marzo 2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo; si demanda ad uno specifico decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità. Per quanto attiene ai fabbricati iscritti al catasto terreni, è posto l’obbligo dell’iscrizione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012; sono esclusi da tale obbligo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione come i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq, le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei campi, i manufatti isolati privi di copertura, le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a 1,8 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc, i manufatti precari privi di fondazione e non stabilmente infissi al suolo. Nel caso di omessa dichiarazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvederanno all’iscrizione in catasto dell’immobile ovvero alla verifica di classamento delle unità immobiliari, addebitando i relativi oneri all’interessato. L’applicazione dell’imposta ai fabbricati che alla scadenza del pagamento non sono ancora accatastati, avverrà su rendite presunte, salvo conguagli nel momento di determinazione definitiva della rendita stessa. L’aliquota da applicare ai fabbricati “strumentali/abitativi”, ossia quelli che sono concessi in uso a dipendenti dell’impresa agricola è quella ridotta prevista per gli immobili strumentali.

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