21 Ottobre 2013
Tutto quello che c’è da sapere sull’Imu

Il decreto legge n. 54/2013 aveva sospeso, fino al 16 settembre 2013, il termine di pagamento della prima rata dell’Imu per alcune categorie di immobili. In tale provvedimento era stata inserita una “clausola di salvaguardia” in base alla quale, in caso di mancata “riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare” entro il 31 agosto 2013, si sarebbe applicata l’ordinaria disciplina. Con la pubblicazione del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, tale previsione è stata superata: in realtà il provvedimento, oltre ad introdurre alcuni aggiustamenti all’imposta, interviene sull’abolizione definitiva solamente della prima rata del 2013 per gli immobili oggetto della sospensione. Il decreto prevede che tale abolizione non avrà conseguenze sulle entrate dei singoli Comuni, essendo previsto il rimborso da parte dello Stato del minor gettito. I Comuni, inoltre, avranno tempo fino al 30 novembre 2013 per approvare il bilancio annuale di previsione. Per quanto riguarda l’abolizione definitiva dell’imposta per il 2013, quindi anche per la rata di dicembre, si rimanda ad un ulteriore provvedimento previsto per ottobre. Per il 2014, si prevede l’abolizione definitiva dell’Imu e della Tares, ma tale modifica è stata solamente “annunciata”. Gli immobili interessati all’abolizione della prima rata 2013 sono:
- abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 - abitazioni signorili, A/8 - abitazioni in ville, A/9 - castelli e palazzi di pregio storico o artistico;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
- terreni agricoli, compresi quelli incolti, indipendentemente dal possesso del requisito per l’applicazione del coefficiente ridotto;
- fabbricati rurali strumentali, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, purché in possesso dell’apposita annotazione di “ruralità” risultante dagli atti del catasto;
- fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati dall’affittuario o da colui che conduce il fondo ad altro titolo (comodato), dai familiari conviventi e/o coadiuvanti iscritti nelle relative gestioni previdenziali e da soggetti titolari di trattamenti pensionistici derivanti dall’attività svolta in agricoltura che hanno affittato il terreno a terzi;
- abitazioni del socio o amministratore di una società avente qualifica Iap.
Tra le altre novità in materia, si evidenzia che:
- per i fabbricati delle imprese costruttrici (“immobili merce”) è prevista l’abolizione della seconda rata 2013 (la prima è stata regolarmente versata) e        l’esenzione di imposta per il 2014, fintanto che permanga la destinazione o non siano locati;
- è estesa l’esenzione da imposta anche ai fabbricati adibiti alla ricerca scientifica;
- a partire dal 2014, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari saranno equiparate, ai fini dell’imposta, all’abitazione principale;
- al personale appartenente alla Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia si applica il trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale.

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