L’Inps ha fornito chiarimenti in merito al diritto al mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli, durante il periodo di interruzione degli studi e nel periodo di svolgimento di attività lavorativa. La regola generale prevede che i figli superstiti, a carico del pensionato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni sono studenti e non hanno lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, nel caso di frequenza scolastica media o superiore e fino al 26° anno di età in caso di frequenza universitaria. Di seguito riportiamo le diverse casistiche.
FREQUENZA SCOLASTICA
Riconoscimento del diritto: nel caso in cui la morte del dante causa avvenga durante il periodo di interruzione compreso tra la fine della scuola superiore e l’iscrizione all’università e tra la laurea triennale e l’iscrizione al corso specialistico, lo studente avrà diritto a percepire la pensione solo se l’iscrizione del corso di studi successivo avverrà senza soluzione di continuità entro la prima scadenza utile prevista dal nuovo piano di studi. In caso contrario non si avrà diritto alla pensione.
Sospensione del diritto: il figlio titolare di pensione mantiene il diritto a percepire il trattamento durante la pausa tra la fine della scuola superiore e l’iscrizione all’università e tra la laurea triennale e l’iscrizione al corso specialistico. Diversamente, tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, il diritto verrà sospeso fino alla ripresa degli studi.
ATTIVITÀ LAVORATIVA
Riconoscimento del diritto: il figlio che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito inferiore al trattamento minimo maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti. Al momento della richiesta dovrà essere presentata da parte del figlio lavoratore una dichiarazione dei redditi presunti. In caso di superamento dei limiti indicati successivamente alla liquidazione della pensione, si dovrà procedere con l’immediata comunicazione all’istituto e la conseguente revoca della pensione e restituzione delle somme percepite.
Sospensione del diritto: il figlio titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto a percepire la pensione se, in presenza di attività lavorativa retribuita, non vengono superati i limiti sopra indicati. In caso contrario la pensione verrà sospesa per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
1 Agosto 2016
Pensione ai superstiti in favore dei figli