28 Luglio 2017
Obbligo della dichiarazione di giacenza vini alla mezzanotte del 31 luglio 2017

In base alla normativa in vigore sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio. Sono esonerati da tale obbligo, invece, i consumatori privati per autoconsumo, che non hanno mai presentato una dichiarazione delle superfici vitate. Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate tramite sistema informatico sul portale Sian dal 1 agosto ed entro il 10 settembre 2017, avvalendosi della assistenza del Caa Coldiretti (Centro di assistenza agricola).
Per una corretta compilazione della dichiarazione forniamo alcune precisazioni:
•la quantità di vino da dichiarare è riferita alla detenzione delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio; si ricorda che il prodotto detenuto deve essere espresso in ettolitri, non in litri, con arrotondamento per difetto fino ai 49 litri e per eccesso dai 50 litri in su;
•le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Doc o Docg vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti a tali vini, anche se non sono ancora stati certificati.

Ricordiamo che:
•per le ditte che producono meno di 50 hl di vino annui i carichiscarichivendite, ecc… devono essere annotate nell’ultima pagina della denuncia di produzione dell’anno precedente, mentre le ditte che producono più di 50 hl devono obbligatoriamente caricare i movimenti nel registro informatizzato (i registri cartacei non sono più validi). Comunque i registri di carico e scarico devono essere chiusi alla data del 31 luglio, con le eventuali rettifiche;
•i cali e le perdite entro l’1,5% debbono sempre essere conteggiati;
•i cali e le perdite superiori all’1,5% vanno sempre e subito segnalati con i documenti giustificativi all'ufficio periferico dell'icqrf; nel caso in cui ci si accorga solo al 31 luglio, la comunicazione dovrà comunque essere fatta entro il 10/09;
•i consumi familiari effettuati dal produttore devono essere scaricati dal registro ogni fine mese e non rientrano nei cali e perdite.

Sanzioni previste:
•chiunque, pur essendovi tenuto, non presenti la dichiarazione di giacenza è soggetto alla sanzione da 300 a 3.000 euro, aumentata a min 500 euro se sono presenti Dop o Igt oltre all’esclusione dai benefici CE per il settore vitivinicolo (domande Ocm vino) nella campagna in corso ed in quella successiva.
•chiunque, pur essendovi tenuto, presenti la dichiarazione di giacenza in ritardo (dopo il 10 settembre), è soggetto alla sanzione di 1.000 euro. Se il ritardo non supera i 30 gg lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro, aumentata a 500 euro se sono presenti Dop o Igt.

Viste le sanzioni previste, per le ditte che al 31 luglio detengono prodotti vinicoli, ma che negli scorsi anni non hanno presentato dichiarazione di giacenza, vi consigliamo di prendere appuntamento quanto prima con l’ufficio zona Coldiretti di riferimento. Per qualsiasi informazione: operatori vitivinicoli Caa in Zona Coldiretti.
Tutti gli uffici Coldiretti sono chiusi per ferie dal 14 al 23 agosto 2017.

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