11 Novembre 2010
Ai lavoratori invalidi maggiorazione contributiva per i periodi lavorati

Ai lavoratori sordomuti o agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento viene riconosciuto a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione. I destinatari della norma sono:
- i lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381. A norma di detto articolo "si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio";
- gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento.
Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni. La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta solo per i periodi di attività effettiva, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002. La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento. Gli Uffici Epaca della provincia di Vicenza sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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