25 Giugno 2012
Emissioni in atmosfera. Presentazione pratiche entro il 31 luglio 2012

Entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, i titolari delle aziende agricole che esercitano attività di allevamento in ambiente confinato (stalle, capannoni), nonché attività di essiccazione e molitura cereali di certe dimensioni dovranno presentare una richiesta di autorizzazione di carattere generale presso la Provincia in cui ha sede l’allevamento. L’autorizzazione ha carattere descrittivo ed ha l’obbiettivo di raccogliere i dati relativi alle fonti presenti in azienda che generano emissioni in atmosfera di polveri e gas come le deiezioni, i sistemi di trattamento degli effluenti d’allevamento, la movimentazione della lettiera, gli impianti di essiccazione (fino a 365 t/anno), i mangimifici interni all’attività (es. molitura fino a 540 t/anno), i silos di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, le unità termiche (caldaie) impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento. Per quanto attiene gli allevamenti zootecnici, la richiesta di Autorizzazione dovrà essere presentata nel caso in cui il numero di capi allevati sia superiore alle soglie fissate dalla normativa (vedi tabella nella pagina) in termini di capi potenzialmente allevabili ossia si fa riferimento alla potenzialità massima dell’allevamento. Nella tabella vengono riportate le soglie che fanno scattare l’obbligo di presentazione della pratica. Per quanto attiene bovini, ovini, conigli, nel caso in cui l’azienda allevi un numero di capi superiore alle soglie indicate (es. oltre 400 vacche da latte o più di 600 animali da rimonta), dovrà essere presentata alla Provincia competente oltre alla richiesta di autorizzazione di carattere generale anche una relazione tecnica ed un elaborato grafico individuando i punti di emissione se presenti. In questi casi entro il 30 aprile di ogni anno l’azienda deve predisporre il Piano di monitoraggio e controllo (in assimilato alle azienda autorizzate Aia). Alla stessa stregua, laddove un’azienda agricola provveda alla macinazione di un quantitativo di prodotto (es. cereali, ecc..) superiore alle 540 t/anno e/o provveda all’essicazione di un quantitativo di prodotto (es. granella, ecc...) superiore alle 365 t/anno, sarà obbligata agli stessi adempimenti descritti. Per gli avicoli ed i suini il superamento della soglia massima obbliga alla presentazione della richiesta di autorizzazione integrata ambientale (Aia) per le emissioni in acqua, aria e suolo, pratica molto più complessa e delicata. Nel caso venga svolta attività di molitura e/o essicazione non funzionale alla propria attività di allevamento, il titolare dell’impianto dovrà seguire la procedura ordinaria regolamentata dall’art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Anche tale pratica è molto più complessa rispetto alla richiesta di autorizzazione generale. La mancata presentazione della richiesta di autorizzazione, sia essa in forma semplificata od ordinaria, entro i termini previsti dalla normativa, nonché l’esercizio di impianto privo di autorizzazione comporta una diffida per l’adeguamento con eventuale fermo allevamento, arrivando in casi estremi alla chiusura dell’impianto fino ad avvenuto adeguamento. Per il responsabile dell’allevamento è previsto l’arresto fino ad un anno e/o ammenda fino a 1.032 euro. La richiesta dell’autorizzazione dopo il 31 di luglio 2012 (è come se l’impianto entrasse in funzione sopra soglia dopo il 31 luglio), comporta la verifica delle distanze igienico-sanitarie da case di terzi, che laddove non fossero rispettate pregiudicherebbero l’allevamento sopra soglia. L’Ufficio Servizi Tecnici in base alle informazioni in possesso ha elaborato i dati e sta predisponendo le richieste di autorizzazione alle emissioni per le aziende assistite. Nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane le aziende verranno convocate per la raccolta delle informazioni necessarie per l’espletamento della pratica.

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