È entrato in vigore a fine marzo il D. Lgs. 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepente la Direttiva comunitaria 2009/28/CE. Il Decreto introduce importanti novità anche per il comparto agricolo, soprattutto in tema di biomasse ad uso energetico, mentre lascia incertezze sul conto energia fotovoltaico. Si attendono a breve i decreti attuativi. Vediamo di seguito le novità principali.
Definizione di biomassa. Per biomassa incentivata si intende “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Cumulabilità degli incentivi. È stata confermata la possibilità di cumulo delle tariffe incentivanti ed incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento per impianti di potenza elettrica fino a 1 Mw, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili.
Fotovoltaico. È stato eliminato il tetto di 8.000 Mw oltre i quali sarebbe stata sospesa l’erogazione di incentivi ed è previsto un quarto conto energia dal 1° giugno 2011. Il nuovo Decreto sarà predisposto tra il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell'Ambiente. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli, gli incentivi saranno concessi a condizione che la potenza nominale di ciascun impianto non superiore a 1 Mw e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a due chilometri e non siano destinati all'installazione più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. I limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. Sono esclusi gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente Decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Incentivi. I nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica partiranno dal 2013 e saranno definiti con appositi Decreti applicativi. Per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo dovrà tenere conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima. Quanto ai Certificati verdi, il costo massimo consentito per il ritiro da parte del Gse dei titoli in eccesso è del 78% rispetto a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, con una riduzione, quindi, del 22%. Questo significa che il prezzo di ritiro dei Certificati stessi da parte del Gse sarà effettuato ad un prezzo di circa 88 euro/Mwh.
Solare termico. Gli interventi d’installazione di impianti solari termici possono essere considerati attività ad edilizia libera. Novità sono previste anche per la produzione di metano, biocombustibili, in materia di norme sui rifacimenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in materia di autorizzazione, di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o ristrutturati e di qualificazione degli installatori.
19 Aprile 2011
Energie da Fonti Rinnovabili