Il 18 gennaio scroso è stata approvata da tutte le componenti del Parlamento la Legge in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, dopo 10 anni di impegno profuso da Coldiretti con il sostegno delle Associazioni dei consumatori. Le disposizioni di legge dovranno ora trovare applicazione tramite specifici decreti attuativi ed i primi riguarderanno il settore lattiero-caseario ed il comparto suinicolo, due settori agricoli strategici che recentemente hanno attraversato forti crisi di mercato.
Cosa dispone la Legge. L’articolo centrale della Legge è il quarto, che stabilisce l’obbligo di riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati e non trasformati l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti non trasformati il luogo di origine riguarda il Paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Entro 60 giorni dall’approvazione delle Legge, dovranno essere emanati i decreti interministeriali (Mipaf e Ministero dello Sviluppo economico) con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale ed i requisiti della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. La legge prevede sanzioni fino a 9.500 euro per chi immette in commercio prodotti agroalimentari privi di etichetta. L’art. 5 prevede il divieto dell’uso di pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati: ciò significa, ad esempio, che non potrà essere fatta pubblicità di prodotti agroalimentari di provenienza estera con immagini del territorio italiano. All’art. 2 si introduce il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele di formaggi: il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20% della miscela. La Legge contiene anche altri provvedimenti che vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale, all’istituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte prodotto giornalmente, al rafforzamento della tutela dei prodotti a marchio UE, alle misure sanzionatorie per il settore sementiero e mangimistico. La Legge, se ben applicata, porterà benefici ai redditi delle imprese agricole ponendo un blocco al falso made in Italy, che priva i produttori italiani del giusto ristoro economico della loro produzione: sarà anche un valido strumento per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, fornendo una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti agroalimentari e per prevenire e reprimere frodi alimentari.
28 Febbraio 2011
Etichettatura: la carta d’identità dei prodotti alimentari







