19 Aprile 2016
Il 2 marzo 2016, con l’approvazione del Senato, l’omicidio stradale diventa legge.

Omicidio stradale (con uno o più morti). Con le nuove misure, l’omicidio stradale diventa un reato a sé, graduato su tre varianti. In particolare, resta la pena già prevista oggi (da due a sette anni) nell’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole, chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da otto a 12 anni di carcere. Sarà, invece, punito con la reclusione da cinque a dieci anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi ed inversioni a rischio). La pena può aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.
Lesioni stradali (con uno o più feriti). Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette per quelle gravissime. Se il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per le gravissime.
Conducenti mezzi pesanti. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti ed agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
Fuga del conducente. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi. E la pena non potrà comunque essere inferiore a cinque anni per l’omicidio e tre anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicura-zione. La pena è, invece, diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Revoca della patente. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà con-seguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o cinque anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, infatti, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Raddoppio della prescrizione. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta “pesante” e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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