IL PAGAMENTO PER I PICCOLI AGRICOLTORI: UNA SCELTA DA VALUTARE
La recente riforma della politica agricola comunitaria (PAC) che ha preso avvio quest’anno prevede la possibilità di attivare un “regime per i piccoli agricoltori”, con un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti. La scelta di concedere un pagamento specifico per i piccoli agricoltori nasce da un riconoscimento del ruolo di questi gli agricoltori alla vitalità delle zone rurali.
Non si tratta di una diversa tipologia di pagamento, ma di un regime che persegue anche l’obiettivo di una semplificazione amministrativa. L’Italia ha deciso di attivare questa possibilità lasciando facoltà a ciascun agricoltore che ha aderito alla PAC di partecipare o meno.
Chi può aderire
Con la circolare prot. ACIU.2015.306 del 02/07/2015 Agea Coordinamento ha emanato le regole per l’accesso a tale regime.
Tutti gli agricoltori assegnatari di un premio pac di almeno 250 euro (300 euro dal 2017) possono partecipare al “regime dei piccoli agricoltori” (scelta facoltativa), anche chi percepisce più di 1.250 euro, purché accetti un livello massimo di sostegno pari a 1.250 euro/azienda . E’ evidente che sono maggiormente interessati tutti coloro che prevedono di ricevere nel 2015 un importo la cui entità del premio è inferiore o prossima all’importo sopracitato valutando però bene i vantaggi e gli svantaggi di tale scelta. Per coloro che ricevono aiuti sopra tale soglia si vedranno necessariamente decurtare l’eccedenza.
La condizione fondamentale in ogni caso è che l’azienda abbia presentano la domanda di assegnazione dei nuovi titoli e domanda di pagamento (Domanda Unica) nel 2015.
Un’altra attenzione deve essere posta nei confronti di coloro che risultano aver creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per poter beneficiare di tale regime, per cui non avranno diritto ad accedere a tele opportunità (strumentale divisione dell’azienda agricola).
I vantaggi e gli svantaggi
I vantaggi che ne derivano sono essenzialmente tre:
1. l’esonero dalle pratiche greening (praticamente la facoltà di convertire i prati a seminativo);
2. i controlli sulla condizionalità sono semplificati;
3. la domanda annuale di accesso al premio è più semplice (procedure ancora da definire);
Di contro , però, vi sono dei vincoli, che sono principalmente costituiti dall’obbligo di :
- Mantenere per tutta la durata di partecipazione al regime (fino al 2020 compreso) un numero di ettari ammissibili pari a quello dichiarato nel 2015.
- I titoli assegnati all’agricoltore che aderisce al regime sono considerati attivati e devono essere utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell’agricoltore al regime stesso; come tali sono soggetti alla convergenza, cioè al quel meccanismo di ricalcolo del premio annuale che porterà ad avvicinare gradualmente il valore dei titoli a livello nazionale.
- I titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili , tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.
- Il fascicolo aziendale, seppur semplificato, dovrà comunque risultare aggiornato.
La scadenza per aderire al regime
Da regolamento comunitario, l’adesione al “regime dei piccoli agricoltori” potrà avvenire solamente nel 2015.
Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori devono presentare domanda entro il 15 ottobre 2015. Chi non aderisce entro tale termine non potrà accedervi in una fase successiva ,ma potrà comunque beneficiare dei pagamenti diretti secondo le regole previste per tutti gli altri agricoltori.
Uscita dal Regime
Gli agricoltori che a partire dal 2016 decideranno di ritirarsi dal regime, non avranno più la possibilità di poter rientrare, anche in caso di successione effettiva o anticipata.
Inoltre, nel caso in cui l’agricoltore presentasse domanda unica nel 2016, questa scelta equivale automaticamente al ritiro dal “regime per i piccoli agricoltori”.
In conclusione, possiamo dire che se da una parte c’è il lodevole sforzo di semplificare i procedimenti amministrativi legati alla PAC, dall’altra l’agricoltore si trova di fatto ad essere limitato nelle proprie scelte gestionali in particolare nel trasferimento e mobilità dei titoli che consentono una certa dinamicità nell’assegnazione annuale dei premi PAC. Peraltro va ricordato il vincolo di dover mantenere per l’intero periodo di partecipazione al regime la stessa superficie ammissibile dichiarata nel 2015, aspetto di particolare importanza per coloro che conducono terreni con affitti brevi.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi allo sportello CAA di riferimento.