13 Dicembre 2011
La nuova previdenza con la Riforma Monti

La manovra varata dal Consiglio dei Ministri per affrontare la situazione economica italiana ha introdotto profonde revisioni del sistema previdenziale italiano. Ecco le principali novità:
Adozione del contributivo per tutti. Dal 01.01.2012 viene applicato in “pro-rata” per tutti i lavoratori. Pertanto, anche per coloro che possono vantare 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione sarà calcolata con il metodo contributivo per la contribuzione versata dal 01.01.2012 in poi. In ogni caso, l’importo della pensione calcolata con questo metodo non può superare quello che sarebbe risultato dall’applicazione del solo calcolo retributivo.
Tipi di pensionamento. Vengono abolite le pensioni di anzianità con il sistema delle “quote” (anni di contribuzione + età anagrafica). Dal 2012 l’accesso al pensionamento potrà avvenire solo con la pensione di vecchiaia o con la pensione anticipata.
Innalzamento dell’età pensionabile e requisiti per la pensione di vecchiaia. L’età pensionabile delle donne del settore privato è indicata in tabella 1. L’età pensionabile delle donne del settore pubblico diventa 66 anni dal 01.01.2012. L’età pensionabile degli uomini è indicata in tabella 2. Sono richiesti 20 anni di contribuzione ed un importo di pensione non inferiore ad 1,5 volte l’assegno sociale. Tale condizione non è richiesta se la pensione è conseguita a 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione (per chi ha solo contribuzione successiva al 01.01.1996).
Flessibilità del pensionamento. Per le donne del settore privato è prevista la possibilità di pensionamento dai 62 ai 70 anni. Per gli uomini e le donne del settore pubblico è prevista la possibilità di pensionamento dai 66 (autonomi 66 anni e 6 mesi) ai 70 anni.
Incremento aspettativa di vita. Viene confermato il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita, ma per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile a pensione nell’anno 2022 non sarà possibile andare in pensione con età inferiore a 67 anni.
Pensione anticipata. Dal 2012, l’accesso al pensionamento potrà avvenire prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, solo qualora sia maturata un’anzianità contributiva come indicata in tabella 3. Dopo il 2013 sono previsti ulteriori adeguamenti. L’importo subirà una penalizzazione del 3% per ciascun anno di anticipo rispetto all’età di 63 anni; tale penalizzazione opera sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata dopo il 01.01.2012. Dovrebbero restare salve le “quote” per gli addetti alle attività usuranti.
Abolizione finestre. Per coloro che maturano i requisiti dal 01.01.2012 sono abolite le finestre d’uscita, pertanto la pensione decorrerà dal mese successivo alla data di maturazione del requisito.
Salvaguardia. Restano esclusi:
- soggetti che hanno maturato i requisiti al 31.12.2011;
- soggetti che possono far valere “l’opzione donna”;
- soggetti (nel numero massimo di 50mila) che risultino: in mobilità al 31.10.2011, lavoratori interessati ai piani di esubero, che godono di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati ai versamenti volontari al 31.10.2011.
Adeguamento Istat. Per gli anni 2012 e 2013 non verrà applicato l’adeguamento Istat alle pensioni di importo superiore a 936 euro lordi.
Assegno sociale. Dal 01.01.2018 l’età richiesta per l’assegno sociale sarà elevata di un anno.

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