La principale attività della Legge agrituristica si incentra su due aspetti: la possibilità per le cantine vitivinicole di proporre spuntini freddi in deroga alla prevalenza e la possibilità di avere piscine agrituristiche.
Le cantine. Un’azienda vitivinicola, dopo aver fatto il corso agrituristico ed il Piano agrituristico può sviluppare attività di somministrazione di spuntini in accompagnamento e per la promozione del vino, nello specifico: aziende vitivinicole che producono, trasformano e commercializzano i prodotti vitivinicoli derivanti dalla propria azienda o del territorio regionale, che abbiano provveduto alla notifica delle attività di produzione e vendita di vino all’autorità competente in materia di igiene degli alimenti. Qualora, ai fini della promozione e vendita del prodotto commercializzato, intendano accompagnare alla mescita del vino la semplice degustazione di alimenti freddi, possono sviluppare tali attività in deroga al requisito di prevalenza di prodotto aziendale nelle percentuali di approvvigionamento e le stesse devono ottemperare agli obblighi della pertinente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande tramite notifica per l’aggiornamento della registrazione Scia. Sono ammessi unicamente prodotti di gastronomia fredda legati al territorio. Tali prodotti non possono derivare da preparazione con cottura in azienda, bensì devono essere esibiti come prodotti primari o post primari od acquistati pronti all’uso da ditte esterne autorizzate. Diversamente, la somministrazione da parte delle cantine vinicole di pietanze cucinate in azienda è sanzionata come attività agrituristica non autorizzata.
Attività ricreative. Le imprese possono svolgere nella propria azienda ed anche al di fuori del fondo attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche ed ippoturistiche anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Dette attività possono essere svolte anche in via esclusiva, senza cioè accompagnarle necessariamente all’ospitalità per soggiorno o alla somministrazione di alimenti e bevande; in ogni caso devono essere in rapporto di connessione con l’ambiente e la cultura rurale valorizzandone gli aspetti tipici. Esse devono essere svolte in osservanza delle norme che regolano le specifiche attività, nonché delle eventuali disposizioni normative afferenti ai singoli settori come, ad esempio, il possesso di particolari titoli abilitanti in caso di escursioni, visite o attività con guida, accompagnatore, animatore, equitazione con istruttore, trattamenti estetici. Le attività ricreative possono essere svolte anche al di fuori del fondo aziendale. Tuttavia, possono comprendere la somministrazione esterna di spuntini, per gli ospiti che ne usufruiscono, purché autorizzata come agrituristica ed effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Piscine. È consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche ubicate in zona agricola, in deroga alla L.R. Urbanistica. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Le piscine per quanto premesso al punto precedente potranno evitare la presenza del bagnino e la presenza di spogliatoi dedicati, ma devono rispettare i requisiti Ulss in termini di autocontrollo igienico sanitario da parte del Sisp e del Sian.
Obblighi operatori:
- comunicare, entro il 1 ottobre di ogni anno, alla Provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l’anno solare successivo, qualora siano modificati rispetto all’anno precedente;
- esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto ed il logo dell’attività (targa agrituristica);
- comunicare l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata ed entro trenta giorni la cessazione dell’attività;
- comunicare alla Provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche;
- provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza con le procedure informatizzate;
- nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’art. 8;
- nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi collegati;
- richiedere al Comune l’eventuale autorizzazione temporanea alla deroga delle percentuali di produzione aziendale nel caso di calamità naturale;
- comunicare preventivamente alla Provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell’art. 8.
21 Giugno 2013
Legge agrituristica: novità per cantine ed attività ricreative