8 Febbraio 2016
Legge di stabilità 2016

È stata pubblicata la Legge n. 208 del 28.12.2015, meglio nota come Legge di stabilità, in cui si prevedono importanti novità per il settore agricolo. Esaminiamo di seguito le disposizioni più importanti che ci riguardano.
Agevolazioni Imu: a partire dal 2016, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta per i terreni montani e collinari individuati in base ai criteri contenuti nella circolare ministeriale n. 9 del 16.06.1993, in base ai quali si esentavano i terreni agricoli dall’Ici. L’esenzione spetta, inoltre, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Rimane l’agevolazione anche per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali e condotti dalla società di persone di cui sono soci. Per quanto riguarda gli immobili, per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado, la base imponibile ai fini dell’imposta è ridotta del 50%, a condizione che l’edificio non sia considerato di lusso, il contratto di comodato sia registrato ed il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Agevolazione Tasi: è confermata l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli, che è stata estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso aventi categoria: A/1, A/8 o A/9.
Irap: dall’anno 2016 è disposta l’abolizione dell’imposta regionale sulle attività produttive per tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica, che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario. In concreto sono ora esenti le attività che scontavano l’aliquota agevolata dell’1,9%: attività che producono reddito da coltivazione, di allevamento per la parte non eccedente la potenzialità dei terreni, ecc... Continueranno ad applicare l’Irap le attività di produzione di vegetali su più piani oltre i due, la produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario, le attività connesse di servizi ovvero la produzione di beni non compresi nel decreto ministeriale 13.02.2015. Dell’esenzione potranno godere, inoltre, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le cooperative della piccola pesca ed i loro consorzi.
Iva: con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono state innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili alla cessione dei bovini vivi e dei suini, rispettivamente dal 7% al 7,70% e dal 7,30% all’8%. Inoltre, è elevata anche l’aliquota di compensazione applicabile a taluni prodotti del settore lattiero caseario, nella misura non superiore al 10%. Ciò significa che l’imprenditore agricolo in regime speciale Iva, che produce latte, non verserà più l’imposta sulle cessioni, mentre si alzerà la rendita Iva per gli allevatori di bovini e suini.
La produzione di energia elettrica: viene messa a regime la detassazione della produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, rientranti nelle franchigie di produzione determinate in 2.400.000 kwh/anno per le fonti rinnovabili agroforestali e 260.000 kwh/anno per le fotovoltaiche. Oltre i suddetti limiti l’imposizione fiscale riguarderà il 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, e solamente per la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta e non anche alla quota incentivo.
Acquisto terreni: è innalzata l’aliquota dell’imposta di registro sui trasferimenti dei terreni agricoli. La precedente aliquota del 12% sale al 15%. Rimane in vigore l’agevolazione “Ppc” per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, con l’applicazione dell’imposta catastale dell’1% ed imposte di registro ed ipotecaria fisse. L’agevolazione viene estesa anche all’acquisto da parte del coniuge e dei discendenti in linea retta dell’imprenditore agricolo iscritto Inps, se sono rispettati i seguenti criteri: siano conviventi con il familiare coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e siano già proprietari di terreni agricoli, sebbene non dagli stessi coltivati.
Rivalutazione dei redditi agrari: è disposta la differenziazione in merito alla rivalutazione delle rendite dei terreni per gli imprenditori agricoli professionali e non, al fine della tassazione diretta; le rendite sono ora rivalutate del 30% per i non professionali, mentre per gli imprenditori professionali non si applica nessuna maggiorazione.

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