27 Gennaio 2014
Nuova legge agrituristica

Lo scorso 17 dicembre il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge che modifica la legge regionale n. 28 del 2012, accogliendo le richieste formulate da Terranostra e Coldiretti, con alcune restrizioni introdotte durante lo svolgimento dei lavori. Il provvedimento legislativo approvato rende giustizia agli agriturismi maturati nel tempo non solo professionalmente, ma anche come offerta, che va dalla ristorazione alla pratica di sport, con l’introduzione di proposte che interessano anche la sfera sociale. Coldiretti, che conta circa 600 aziende agrituristiche, quasi la metà del totale regionale, plaude al salto di qualità che la politica ha dimostrato nell’approvare un testo unico che chiede serietà alle aziende, ma presenta anche flessibilità rispetto alle nuove esigenze di mercato. Si riepilogano di seguito le principali modifiche intervenute. Questa norma regolamenterà tutto il turismo rurale, reintroducendo ed inquadrando le attività ricreative e culturali in precedenza escluse, compresa l’attività di fattoria didattica, esercitabile sia dall’azienda agricola che ittica. Entrando nei dettagli delle attività ammesse, la somministrazione agrituristica potrà essere esercitata in modo flessibile, prevedendo come unici limiti il numero di posti a sedere autorizzati nei locali (dall’autorità sanitaria) ed il limite massimo annuo di offerta di pasti (monte pasti). Quest’ultimo sarà legato a quanto dimostrato nel piano agrituristico aziendale, secondo i criteri specificati nella futura DGR di applicazione. Ciò determinerà la conseguente eliminazione di tutte le deroghe e relative comunicazioni, compresi i prezzi ed i periodi di apertura. Il Consiglio regionale ha ritenuto, inoltre, di dover innalzare le percentuali di prodotto proprio aziendale, prevedendo il 65% in pianura e collina ed il 35% in montagna. Rispetto all’utilizzo delle piscine è stata introdotta la possibilità di accesso anche ai clienti delle attività di somministrazione ed alle condizioni previste dall’accordo tra Ministero della Salute e le Regioni; per i centri benessere è stato invece introdotto il riferimento agli obblighi previsti dalla disciplina delle attività di estetista. Un aspetto di grande rilevanza riguarda, poi, l’introduzione di sanzioni graduali per scaglione di superamento dei limiti legati al numero di ospiti e pasti annui autorizzati. In quest’ultimo e negli altri casi di violazione, la reiterazione è stata prevista per massimo due volte e considerata tale anche in caso di sanzione ridotta. Nel caso della prima reiterazione è stata disposta la sospensione per sei mesi dell’attività, mentre nel caso della seconda la chiusura dell’attività sarà per un anno (anziché due). È stata accolta la possibilità di accompagnare la degustazione e la vendita di prodotto con la somministrazione di soli piatti freddi, oltre che per le cantine, anche per gli oleifici ed i birrifici, inquadrandoli all’interno del turismo rurale. Con riferimento alle aziende minime, si è uniformato il limite massimo di ospiti in alloggio od all’aria aperta in pianura ed in collina, a quanto previsto in montagna, portandoli, quindi, da sei a dieci persone. Con riferimento all’attività di ittiturismo si segnala che non sarà più richiesta la prevalenza dell’attività di pesca ed acquacoltura rispetto a quella ittituristica. La somministrazione sarà vincolata all’autorizzazione degli spazi ed ai pasti autorizzati e dimostrati nel piano ittituristico (monte pasti), con il vincolo della prevalenza di prodotto proprio, mentre quello acquistato dovrà provenire dal distretto Nord Adriatico. Viene inoltre introdotta la possibilità di somministrare anche spuntini, come per l’agriturismo. In attesa della pubblicazione dell’emanazione dei decreti attuativi, che dovranno modificare anche la DGR 315/2013, si ricorda che continueranno a valere le norme fino ad oggi vigenti.

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