l’Imu verrà applicata anche ai fabbricati rurali, inseriti soltanto in mappa al Catasto Terreni, ma non ancora censiti al Catasto Fabbricati, per cui scatta l’obbligo, sia per le abitazioni che per i fabbricati strumentali, di iscrivere al Catasto Fabbricati tutte le costruzioni attualmente e regolarmente censite al solo Catasto Terreni. Trattasi di un vero e proprio “accatastamento” da affidare ad un tecnico abilitato. In sostanza, molti fabbricati che non sono stati oggetto negli anni recenti di compravendite e/o di interventi edilizi sono ancora classificati nel Catasto Terreni come Fabbricati Rurali (in gergo FR). Per questi fabbricati è necessario oggi provvedere all’iscrizione nel Catasto Fabbricati, con conseguente assegnazione di una Rendita Catastale funzionale al calcolo della tassazione prevista. Questo adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre 2012, e si è in attesa dell’emanazione di un decreto attuativo. In caso contrario, l’Agenzia del Territorio, su segnalazione del Comune, provvederà d’ufficio all’accatastamento a spese dell’interessato, applicando anche le sanzioni per il mancato rispetto del termine. Gli immobili senza obbligo di accatastamento sono:
1) i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
2) le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
3) le vasche per l’acquacoltura e le vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
4) i manufatti isolati privi di copertura;
5) le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i forni e simili di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc;
Le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (in gergo fabbricati collabenti) possono essere iscritte nel catasto fabbricati senza attribuzione di rendita (art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28). Coldiretti a livello regionale ha stipulato una convenzione con il Consiglio Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto, al fine di mettere a disposizione dei propri associati un servizio di qualità a prezzi agevolati per l’espletamento di questa obbligatoria incombenza. Gli associati rivolgendosi agli Uffici di Zona troveranno tutte le informazioni relative. Altra questione è quella in gergo definita come rilevazione dei fabbricati “fantasma”. In sostanza ancora qualche anno fa l’Agenzia del Territorio ha dato il via ad una serie di accertamenti tesi ad individuare tutti i fabbricati che non sono stati inseriti in mappa nel Catasto Terreni e, quindi, neanche accatastati nel Catasto Fabbricati. Tali accertamenti si sono basati su una sovrapposizione tra foto aeree e mappe catastali: laddove si rilevava dalla foto aerea un fabbricato che non era inserito in mappa, scattava una procedura di accertamento. In buona sostanza, se il cittadino (che non è stato informato direttamente della cosa) non chiarisce la questione con l’Agenzia del Territorio, l’ente pubblico procede con il sopralluogo e l’apertura di una procedura tesa all’inserimento in mappa ed all’accatastamento del fabbricato, ponendo le spese e le sanzioni a carico dell’interessato. Ci sono molte procedure aperte che possono trovare soluzione con l’inserimento in mappa e l’accatastamento del fabbricato. Anche questa procedura può rientrare all’interno delle procedure gestite da Coldiretti e convenzionate. Preme sottolineare che l’accatastamento di un fabbricato sana l’aspetto fiscale della questione, ma non risolve l’aspetto edilizio ed urbanistico del problema. Infatti, una volta rilevato il fabbricato, l’Agenzia del Territorio segnala la cosa al Comune, con il quale c’è da affrontare, appunto, l’aspetto edilizio ed ottenere, laddove non presente, un qualche tipo di autorizzazione, ammesso che sia possibile farlo.
25 Giugno 2012
Obbligatorio l’accatastamento entro il 30 novembre 2012