In questo periodo dei depliant pubblicitari sulla impropriamente definita “Patente Agricola”, hanno creato allarmismi ed apprensione: in realtà si tratta soprattutto di pubblicità “occulta”. Nonostante ne avessimo già trattato nei precedenti numeri de Il Coltivatore, si rende necessario informare le aziende agricole della questione, fornendo alcuni importanti chiarimenti. La formazione sull’uso delle attrezzature è stata prevista dal D. Lgs. 81/2008 ed attuata con l’Accordo Stato-Regioni del marzo scorso.
Obiettivo generale. La formazione è vista dal legislatore come strumento per migliorare la cultura e le procedure di sicurezza nell’ambito degli ambienti di lavoro. Se cosi non fosse si tratterebbe di un ulteriore ed inutile “balzello” a carico di chi lavora. Questa formazione specifica non sostituisce la formazione generica prevista per i lavoratori.
L’Accordo CSR 53 del 22 febbraio 2012 è stato pubblicato il 15 marzo 2012 ed entrerà in vigore il 19 marzo 2013, queste date sono importanti e discriminano alcune scelte (alcuni depliant hanno sbagliato persino ad indicarle).
Soggetti interessati. La formazione, secondo l’Accordo, è rivolta sia ai lavoratori (in qualsiasi forma prestino la loro opera anche non retribuita) che ai soggetti catalogati nell’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, cioè gli imprenditori, i coltivatori diretti, gli artigiani (anche agro meccanici), i coadiuvanti.
Termini previsti. La formazione per l’uso delle attrezzature agricole dovrà essere attuata in modo diverso a seconda dell’esperienza del lavoratore:
- i lavoratori che al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, cioè al 19 marzo 2013, sono incaricati all’uso delle attrezzature previste dall’Accordo stesso (trattori, gru, piattaforme) devono effettuare il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro marzo 2015 (punto 12);
- i lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata da almeno 2 anni, sono soggetti al solo aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo, quindi entro marzo 2017 (punto 9.4).
Mezzi usati in agricoltura e dai contoterzisti che prevedono il patentino diverso per ogni tipologia:
- Trattrici agricole e forestali;
- Piattaforme aeree e carri semoventi raccolta frutta con altezza superiore a 2 m;
- Carrelli industriali semoventi azionati da un operatore a bordo di sedile (es. muletti semoventi di qualsiasi portata). Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli ed azionati da un operatore a bordo di sedile (es. carica letame semovente). Carrelli elevatori a braccio telescopico senza possibilità di rotazione su ralla (es. telescopici tipo Merlo e simili);
- Escavatori idraulici con massa superiore a 6000 kg. Pale caricatrici frontali con massa oltre i 4500 kg. Terne con benna anteriore e scavatore posteriore di qualsiasi massa.
Chiarimenti in attesa di risposta. Tramite la Coldiretti Nazionale siamo in attesa dal Ministero di capire quale requisito possa far fede per dimostrare l’esperienza biennale documentata sia per gli imprenditori agricoli sia per gli agromeccanici. Appena avremo risposta, ne daremo subito nota.
20 Dicembre 2012
Patentino obbligatorio anche per guidare nei campi le macchine agricole