25 Maggio 2012
Tutte le novità sull’Imu

Il decreto fiscale 16/2012, approvato definitivamente dal Senato il 24 aprile scorso, apporta alcune novità in materia di Imu. Di seguito le principali modifiche.
Terreni agricoli: è stato elevato il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile da 130 a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale, il moltiplicatore rimane 110. Sono state previste delle riduzioni in base al valore:
- fino alla base imponibile di 6.000 euro: esenzione;
- fino alla base imponibile di 15.500 euro: riduzione del 70%;
- fino alla base imponibile di 25.500 euro: riduzione del 50%;
- fino alla base imponibile di 32.000 euro: riduzione del 25%.
Aree edificabili: è considerata agricola l’area edificabile posseduta dall’imprenditore agricolo che conduce i terreni ed è iscritto alla previdenza agricola.
Terreni montani: sono esenti da imposizione Imu, ma non da Irpef, i terreni situati nei Comuni montani o parzialmente montani così come individuati dall’Istat. Il Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, potrà individuare i Comuni nei quali si applica l’esenzione, in base all’altitudine e sulla base della redditività dei terreni.
Immobili strumentali: sono esentati dall’imposizione Imu i fabbricati strumentali agricoli situati in Comuni montani o parzialmente montani individuati nell’elenco predisposto dall’Istituto nazionale di statistica.
Versamenti: attesa la previsione di versamento degli acconti in due rate del valore del 50% ciascuna per la generalità degli immobili e terreni, per il 2012 è previsto che per i fabbricati agricoli strumentali già accatastati la prima rata di giugno ammonterà al 30% dell’imposta annuale ed il saldo sarà versato a dicembre. Per i fabbricati non accatastati, ma per cui vige l’obbligo di accatastamento entro il 30 novembre, non è dovuto il versamento dell’acconto: l’intero importo sarà versato a dicembre. L’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda pari ad un terzo, ciascuna rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre la terza a saldo dell’imposta complessiva il 16 dicembre. È facoltà del contribuente pagare in due rate, ciascuna pari al 50% dell’imposta, il 16 giugno ed il 16 dicembre. I versamenti avvengono tramite mod. F24, tranne l’ultima rata di dicembre, che potrà essere pagata tramite bollettino postale.
I codici tributo per il versamento dell’Imu sono:
- dal codice 3912 al 3919 per le abitazioni, terreni e aree edificabili;
- il codice 3923 e 3924 rispettivamente per gli interessi da accertamento e sanzioni.
Contestualmente è stato modificato il mod. F24, il cui utilizzo entrerà in vigore obbligatoriamente dal 1 giugno 2012.
Delibere dei Comuni: è stata prorogata la scadenza entro cui i Comuni possono deliberare le variazioni di aliquote e detrazioni; il termine è il 30 settembre 2012. Lo Stato, entro il 10 dicembre 2012, potrà variare le aliquote in base al gettito d’imposta relativo agli acconti.
Dichiarazione: la dichiarazione ai fini Imu deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Immobili storici e inagibili: per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ai fini Imu è ridotta del 50%. L’inagibilità o l’inabitabilità può essere dichiarata anche tramite una dichiarazione sostitutiva.

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